COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 29/11/2001 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare OGGETTO: impugnazione per incongruità da parte del Presidente del Comitato Regionale del provvedimento del G.S. presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano nei confronti del signor Stanger Stefan (Molten Voran) di cui al C.U. n. 20 del 31.10.2001 (Campionato III Categoria)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 29/11/2001 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare OGGETTO: impugnazione per incongruità da parte del Presidente del Comitato Regionale del provvedimento del G.S. presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano nei confronti del signor Stanger Stefan (Molten Voran) di cui al C.U. n. 20 del 31.10.2001 (Campionato III Categoria) Al termine della gara Petersberg-Mölten Voran del 28.10.2001, valida per il campionato di III Categoria Girone B, il dirigente addetto all’Ufficiale di gara signor Stefan Stanger (Mölten Voran) si avvicinava all’arbitro lamentandosi del numero – a suo parere eccessivo – di giocatori ammoniti nel corso dell’incontro. Indi mentre l’arbitro stava allontanandosi verso lo spogliatoio tentava di colpirlo con uno schiaffo alla nuca, non riuscendo nell’intento solo perchè l’arbitro stesso, avvertito da un calciatore di quanto stava accadendo alle sue spalle, schivava il colpo abbassando repentinamente la testa. Tale comportamento veniva sanzionato dal Giudice Sportivo con l’inibizione a tutto il 22.11.2001 con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano n. 20 di data 31.10.2001. Ritenendo il provvedimento incongruo per difetto il Presidente del Comitato Regionale con nota di data 8.11.2001 lo impugnava ai sensi dell’art. 40 C.G.S. con rinvio degli atti a questa Commissione per un nuovo giudizio di I° grado. Con lettera raccomandata di data 15.11.2001 il Presidente della C.D. notificava al signor Stefan Stanger gli estremi dell’atto di impugnazione con invito a produrre memorie o a esercitare azioni di difesa e con avvertimento della facoltà di essere eventualmente sentito su sua richiesta. Alla data fissata per il dibattimento il signor Stanger non si presentava nè si era avvalso della facoltà di difesa. La Commissione, attesa la gravità e volontarietà dell’episodio non portato a compimento solo grazie al pronto intervento di un terzo e alla prontezza di riflessi del Direttore di gara, in accoglimento dell’impugnazione del Presidente del Comitato Regionale infligge al dirigente STANGER STEFAN (Mölten Voran) l’inibizione a tutto il 30.6.2002. La Commissione Disciplinare costituita dall’Avv. Maurizio Agostinelli (Presidente), nonchè dall’Avv. Pietro Bruscia e dall’Avv. Alessandro Baracetti (componenti) con l’assistenza del signor Enrico Wegher, quale rappresentante A.I.A., nella riunione del 27.11.2001 in Trento, ha assunto la seguente decisione:
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