COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/03/2002 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare OGGETTO: RECLAMO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO IL PROVVEDIMERNTO DI SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE NEI CONFRONTI DEL GIOCATORE PACITTO LUCA DI CUI AL C.U. N. 39 DI DATA 07.03.2002 (CAMPIONATO DI ECCELLENZA)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/03/2002 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare OGGETTO: RECLAMO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO IL PROVVEDIMERNTO DI SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE NEI CONFRONTI DEL GIOCATORE PACITTO LUCA DI CUI AL C.U. N. 39 DI DATA 07.03.2002 (CAMPIONATO DI ECCELLENZA) Nel corso della gara BOLZANO BOZEN 96 – BRUNICO BRUNECK A veniva espulso il calciatore PACITTO Luca (FC Bolzano Bozen 96) per avere attinto con uno sputo un avversario. Per tale infrazione il G.S. ha inflitto al calciatore la squalifica per quattro gare. Avverso il provvedimento ha proposto rituale e tempestivo reclamo la società FC Bolzano Bozen 96 contestando la verità dell’episodio ed offrendo documentazione televisiva a conferma di tale assunto. All’odierno dibattimento veniva sentito l’arbitro della gara che confermava integralmente il proprio rapporto, precisando di avere visto chiaramente l’episodio e di avere espulso il giocatore al termine dell’azione, che era proseguita in applicazione della regola del vantaggio. La Commissione, ritenutane l’ammissibilità ai sensi dell’art. 31, lettera A, comma a4) del C.G.S., ammetteva la prova televisiva finalizzata a dimostrare che il fatto non era stato commesso: la prova non era raggiunta. Per tale motivo, ritenuto che la sanzione inflitta deve ritenersi congrua in relazione alla gravità del fatto, la Commissione respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta al calciatore PACITTO Luca. Poichè il reclamo è stato respinto, si ordina l’incameramento della relativa tassa.
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