COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A CINQUE – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 58 del 21/03/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 17/ 3/ 2002 COLONNELLESE – ROCCAMONTEPIANO CALCIO 5
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A CINQUE - 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 58 del 21/03/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO
GARA DEL 17/ 3/ 2002 COLONNELLESE - ROCCAMONTEPIANO CALCIO 5
Il Giudice Sportivo
- rilevato dal rapporto arbitrale che la Soc.Roccamontepiano al 30' del secondo tempo, faceva rientrare negli spogliatoi i propri calciatori;
- che in tale comportamento e' identificabile la rinuncia alla gara stessa;
- visto l'art.53 comma 2 NOIF
DELIBERA
a) di infliggere alla Soc.Roccamontepiano la punizione sportiva della gara con il punteggio di: Colonnellese / Roccamontepiano 9 a 3, miglior risultato acquisito in campo;
b) di comminare alla Soc.Roccamontepiano l'ammenda di 104,00 euro prevista per la seconda rinuncia;
c) di penalizzarla di un punto in classifica.