COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato Regionale Calcio a Cinque – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/1/2002 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: ATLETICO CATANZARO ESISUD – SORBO 95 del 19.1.2002
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato Regionale Calcio a Cinque - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/1/2002 - pubbl. su www.crcalabria.it
Decisioni del Giudice Sportivo
Gara: ATLETICO CATANZARO ESISUD - SORBO 95 del 19.1.2002
Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 66;
letti gli atti ufficiali, rapporto di gara e supplemento appositamente richiesto, dai quali risulta:
- che, all’8° minuto del secondo tempo, il primo arbitro sospendeva la gara in quanto, subito dopo la concessione di un fallo laterale in favore della società Sorbo 95, “un gruppo di tifosi si precipitavano in campo scagliandosi contro alcuni calciatori, provocando una rissa confusionaria e violenta che coinvolgeva subito tutti i calciatori in campo, i tifosi ed i dirigenti di entrambe le squadre;
- che il primo arbitro, al momento della rissa, rimaneva in campo ad osservare quanto accadeva, mentre il secondo rientrava negli spogliatoi;
- che dopo qualche minuto dall’inizio della rissa, anche se in campo era rientrata la calma, il primo arbitro rientrava negli spogliatoi “perché la gara, dopo il gravissimo accaduto, non poteva più continuare”;
- che il secondo arbitro, preoccupatosi del ritardo del collega, chiedeva conforto ai dirigenti Aversa Antonio e Teti Vincenzo della società Atletico Catanzaro Esisud che si trovavano in prossimità della porta dello spogliatoio medesimo;
- che, subito dopo, i citati dirigenti Teti ed Aversa, colpivano l’arbitro con un pugno allo stomaco facendolo cadere per terra in un angolo dello spogliatoio;
- che il Sig. Teti Vincenzo, mentre l’arbitro si trovava per terra “continuava senza limiti il suo sfogo animalesco” e lo colpiva con pugni, schiaffi e calci “dati senza nessun freno in ogni parte del corpo, particolarmente in testa”;
- che il Sig. Aversa, resosi conto della grave situazione, tentava di trattenere l’aggressore dicendogli: “Enzo, fermo, basta lo ammazzi !” e solo a fatica riusciva a trattenerlo perché il Teti continuava “ininterrottamente la sua aggressione sempre più indemoniato”;
- che l’arbitro, a causa dell’aggressione, subiva la rottura dell’orologio e smarriva la catenina d’oro;
- che i carabinieri, giunti sul posto perché chiamati dal primo arbitro, accompagnavano l’arbitro presso il Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliera Pugliese di Catanzaro, dove gli veniva diagnosticato “trauma cranico, escoriazione alla gamba sx guaribile in cinque gg. s.c.”;
considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento ancorchè per il diretto comportamento dei suddetti giocatori, dirigenti e sostenitori, anche per la responsabilità oggettiva delle due società Atletico Catanzaro Esisud e Sorbo 95;
considerato altresì che la società Atletico Catanzaro Esisud è anche direttamente responsabile della selvaggia aggressione subita da uno degli arbitri da parte del dirigente che lo rappresenta ai sensi delle vigenti norme federali;
visto l’art. 12 punto 2, 13 punto 1 commi b) ed f) e 14 punto 1 comma e9 e punto 2 del C.G.S.;
delibera
1. revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti dei Sigg. Teti Vincenzo ed Aversa Antonio, rispettivamente Presidente e dirigente della società Atletico Catanzaro Esisud;
2. infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 ad entrambe le società ATLETICO CATANZARO ESISUD e SORBO 95;
3. infliggere alle due società ATLETICO CATANZARO ESISUD e SORBO 95 l’ammenda di €. 103,00 ciascuna;
4. penalizzare la società ATLETICO CATANZARO ESISUD di DUE PUNTI in classifica;
5. inibire fino al 23 GENNAIO 2007 il Sig. TETI VINCENZO, Presidente della società ATLETICO CATANZARO ESISUD, con proposta al Presidente Federale perché venga dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;
6. inibire fino al 23 GENNAIO 2007 il Sig. AVERSA ANTONIO, dirigente della società ATLETICO CATANZARO ESISUD;
7. fare obbligo alla società ATLETICO CATANZARO ESISUD di tenere indenne l’arbitro dei danni fisici e materiali subiti.