COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 2/05/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: CIRO’ MARINA C/5 – RENDESE C/5 del 20.04.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE - 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 2/05/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: CIRO’ MARINA C/5 – RENDESE C/5 del 20.04.2002 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C. U. n° 98; letto il reclamo con il quale la società Rendese C/5 ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara ed, in subordine, la penalizzazione di tre punti in classifica, asserendo che un sostenitore di detta squadra avversaria entrava in campo, colpiva con un pugno in testa il giuocatore Iorio Francesco di essa reclamante, e, subito dopo, tirandolo per i capelli lo trascinava per terra e lo colpiva con calci alla schiena costringendolo ad abbandonare il campo ed essere accompagnato presso il Presidio Ospedaliero di Crotone dove gli veniva diagnosticato trauma cranico non commotivo e trauma al fianco sinistro (emicostato sinistro); letti gli atti ufficiali, rapporto dell’arbitro e del commissario di campo, dai quali risulta: - che al 28° minuto del secondo tempo un sostenitore della societa’ Cirò Marina C/5 entrava abusivamente in campo, afferrava per i capelli il giuocatore Iorio Francesco (Rendese C/5) e lo “scaravantava per terra”; - che il citato sostenitore, subito dopo, colpiva il citato giuocatore Iorio che si trovava ancora a terra, con un calcio ad un fianco; - che il commissario di campo, accortosi delle precarie condizioni fisiche del giocatore Iorio Francesco, chiamava il “118” e, dopo le prime cure del caso, veniva trasportato presso il Presidio Ospedaliero di Crotone; - che, subito dopo, da un cancello entravano in campo altri sostenitori della societa’ Cirò Marina C/5 e colpivano con calci e pugni il presidente della societa’ Rendese C/5 mentre il giocatore Mummolo Ferdinando (espulso durante la gara per atto di violenza contro un giocatore avversario) gli lanciava contro uno sputo colpendolo in faccia; ritenuto che l’aggressione subita ed il successivo stato di malore del giocatore Iorio Francesco (Rendese C.5) e la conseguente impossibilità dello stesso di essere impiegato a prendere parte al gioco nel corso dei restanti minuti è da considerarsi fondamentalmente un reale effetto dell’aggressione da parte del citato sostenitore della società Cirò Marina C/5 che ha arrecato una menomazione al potenziale atletico della squadra avversaria alterandone illegittimamente il normale svolgimento; visto l’art. 12 punto 1 e 13 punto 1 comma b) del C.G.S. Delibera 1. revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti del giocatore MUMMOLO Ferdinando (CIRO’ MARINA C/5); 2. infliggere alla società CIRO’ MARINA C/5 la penalizzazione di TRE PUNTI in classifica; 3. infliggere alla società CIRO’ MARINA C/5 l’ammenda di €. 300,000; 4. squalificare per SEI GARE il giocatore MUMMOLO FERDINANDO (CIRO’ MARINA C/5); 5. fare obbligo alla società CIRO’ MARINA C/5 di tenere indenne la società Rendese C/5 delle spese mediche sostenute, se richieste; 6. non addebitare dal conto della società Rendese C/5 la tassa reclamo; 7. pubblicare il risultato della gara: CIRO’ MARINA C/5 - RENDESE C/5 = 4 - 3.
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