COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato Calcio a Cinque Serie D – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 80 – Reclamo del calciatore Failla Davide, tesserato per la Soc. Sarzana Centro, avverso la squalifica per cinque anni. Gara Sarzana Centro-Fiumaretta del 25.3.2002 – Campionato Calcio a cinque serie D. C.U. n. 35 del 28.3.2002 C.P. La Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato Calcio a Cinque Serie D - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 80 - Reclamo del calciatore Failla Davide, tesserato per la Soc. Sarzana Centro, avverso la squalifica per cinque anni. Gara Sarzana Centro-Fiumaretta del 25.3.2002 - Campionato Calcio a cinque serie D. C.U. n. 35 del 28.3.2002 C.P. La Spezia Il calciatore Failla Davide, tesserato per la soc. Sarzana Centro, ha presentato rituale reclamo avverso la decisione in oggetto, così motivata dal primo giudice: “afferrava per il collo l’arbitro stringendolo fortemente e colpendolo ripetutamente con pugni al petto e schiaffi al volto procurandogli forte dolore; in tale circostanza l’arbitro riusciva a divincolarsi grazie all’intervento di alcuni tesserati”. Il reclamante deduce: - la falsità dei fatti attribuitigli, sostenendo di essere intervenuto a seguito di una discussione tra l’arbitro ed un compagno di squadra e di aver afferrato il direttore di gara all’altezza del volto, per allontanarlo, senza colpirlo al petto ed al volto, come riportato nel referto; - l’insufficienza d’attività istruttoria da parte del primo giudice, che avrebbe dovuto acquisire le dichiarazioni del secondo arbitro oltre a quelle di persone qualificate presenti all’incontro; - l’eccessività della sanzione comminata, spropositata ai fatti. Conclude il Failla, che in sede d’audizione ha ribadito quanto già sostenuto nel reclamo, con la richiesta di riduzione della squalifica. Il reclamo non merita accoglimento. Quanto affermato dal Failla non trova riscontro né sugli atti ufficiali né dal supplemento di rapporto rilasciato dall’arbitro a questo giudicante, documenti che, in quanto assistiti per regolamento della caratteristica di prova privilegiata, prevalgono sulle affermazioni di parte. L’arbitro stesso, convocato in giudizio, non solo ha confermato quanto già riferito in maniera chiara nel referto, ma ha esibito la divisa stracciata durante l’aggressione subita, il certificato rilasciato dal pronto soccorso dell’Ospedale di La Spezia (dal quale si evince una diagnosi di “contusione labbro inferiore ed escoriazioni al torace” ed una prognosi di gg. 3 s.c.) ed altri certificati rilasciati da medico privato attinenti all’evento. Dunque è provato che il Failla ha afferrato l’arbitro per il collo stringendolo “fortemente col braccio sn. verso di se” colpendolo “ripetutamente con due pugni al petto e tre schiaffi al volto” procurandogli forte dolore al petto ed arrossamento. In merito alle doglianze circa eccessività della squalifica, devesi rilevare come la condotta posta in essere dal Failla rivesta quei connotati di gravità e pericolosità da meritare la sanzione inflitta dal primo giudice, che va pertanto confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dal calciatore Failla Davide, tesserato per la soc. Sarzana Centro e dispone l’incameramento della tassa versata.
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