COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 12 del 26/09/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 15/ 9/ 2002 SPORTLAND F.C. CELANO – FOSSA
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 12 del 26/09/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo
GARA DEL 15/ 9/ 2002 SPORTLAND F.C. CELANO - FOSSA
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della Pol.Fossa avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale si chiede la punizione sportiva della perdita della gara per lo Sportland F.C.Celano, per aver quest'ultima impiegato il calciatore Cornelio Pierluigi, risultante squalificato per due gare come da C.U.n. 75 del 23/05/2002;
- rilevato che in effetti il calciatore Cornelio Pierluigi , aveva scontato una sola giornata di squalifica in occasione della partita contro la Federlibertas Bugnara del 2/06/2002 ed avrebbe dovuto scontare una ulteriore giornata di squalifica il 15/09/2002 , prima giornata utile ;
- visto l'art.12 n.5 C.G.S.,
DELIBERA
a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara allo Sportland F.C.Celano con il seguente punteggio:Sportland F.C. Celano / Fossa 0 a 2 ;
b) di accreditare la tassa reclamo.