COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 13 del 3/10/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 15/ 9/ 2002PAGLIETA – TRIGNO CELENZA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 13 del 3/10/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA DEL 15/ 9/ 2002PAGLIETA - TRIGNO CELENZA Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo della A.S. Trigno Celenza avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale si fa presente che la A.S. Paglieta Calcio al 27' minuto del secondo tempo sostituiva il calciatore Di Florio Daniele classe 1982 con un calciatore Manuri Giuseppe classe 1979, con la conseguenza che da quel momento impiegava un solo calciatore nato dal 1/1/1983 in poi e non anche un calciatore nato dal 1/1/1982 in poi; - rilevato che quanto denunciato dalla A.S. Trigno Celenza risponde al vero; - visti gli art.34 bis NOIF e 12 comma 5 CGS, DELIBERA a) di infliggere alla A.S.Paglieta Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 a 0; b) di accreditare la tassa reclamo.
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