COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE CAPRIOTTI ALDO, TESSERATO IN FAVORE DELLA POL.COLONNELLESE, AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GIORNATE INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA COLONNELLESE/PONTEVOMANO DISPUTATA IL 5/10/02 PER IL CAMPIONATO DI I° CATEGORIA (C.U. N.14 DEL 10/10/02)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 17 del 31/10/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE CAPRIOTTI ALDO, TESSERATO IN FAVORE DELLA POL.COLONNELLESE, AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GIORNATE INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA COLONNELLESE/PONTEVOMANO DISPUTATA IL 5/10/02 PER IL CAMPIONATO DI I° CATEGORIA (C.U. N.14 DEL 10/10/02)
Con appello ritualmente proposto il calciatore CAPRIOTTI Aldo, tesserato con la Pol.Colonnellese, ha impugnato il provvedimento disciplinare in epigrafe adottato dal G.S. per aver il calciatore protestato in maniera particolarmente smodata nei confronti dell’arbitro al quale rivolgeva ripetute frasi offensive.
Ha dedotto l’appellante che il suo sarebbe stato uno sfogo verbale dettato dal clima di generale nervosismo conseguente al pareggio della squadra avversaria ed ha chiesto una riduzione della sanzione.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello non può essere accolto, apparendo la sanzione comminata congrua in relazione a quanto addebitato, in considerazione anche del fatto che le proteste e le frasi offensive sono state accompagnate da una spinta, peraltro senza nessuna conseguenza, nei confronti del direttore di gara.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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