COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE BERNARDINI CRISTIAN AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/8/03) IN RELAZIONE ALLA GARAMIANO/COLONNELESE DISPUTATA IL 27/10/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.17 DEL 31/10/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE BERNARDINI CRISTIAN AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/8/03) IN RELAZIONE ALLA GARAMIANO/COLONNELESE DISPUTATA IL 27/10/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.17 DEL 31/10/02) Con appello ritualmente proposto il calciatore Bernardini Cristian, tesserato con la soc.Colonnelese, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver colpito l’arbitro della gara ad una mano al momento dell’esibizione del secondo cartellino giallo mentre gli rivolgeva ingiurie, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il fatto doveva essere considerato come un gesto di stizza e comunque privo di intento aggressivo visto che aveva colpito solo il cartellino. L’arbitro, in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando di essere stato colpito alla mano e di aver riportato anche rossore. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita parziale accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Bernardini deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) si evince che il gesto è stato compiuto come segno di protesta e non può ritenersi come predeterminato a fini aggressivi. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Bernardini Cristian fino al 10/4/03 disponendo la restituzione della tassa versata.
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