COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. REAL SAN SALVO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE E’ STATA INFLITTA LA PERDITA DELLA GARA REAL SAN SALVO/VILLA S.MARIA DISPUTATA IL 6/10/02 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U.N.16 DEL 24/10/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 16/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. REAL SAN SALVO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE E’ STATA INFLITTA LA PERDITA DELLA GARA REAL SAN SALVO/VILLA S.MARIA DISPUTATA IL 6/10/02 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U.N.16 DEL 24/10/02) Con reclamo ritualmente proposto, la S.S.Real Sam Salvo ha chiesto riformarsi la decisione del G.S. con la quale era stata inflitta la perdita della gara per aver utilizzato un solo calciatore fuori quota in quanto il calciatore Di Nardo (n. nel 1982) sarebbe stato sostituito con il calciatore D’Addario (n. nel 1972) Ha dedotto l’appellante l’erroneità della decisione in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal G.S., il Di Nardo non sarebbe mai uscito dal campo come, peraltro, si poteva evincere dalla copia di rapporto consegnato dall’arbitro alla stessa società (di cui veniva allegata copia) nel quale si evidenziava che le sostituzioni avvenute non riguardavano detto Di Nardo. La soc. Villa S.Maria, in sede di controdeduzioni, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello in quanto, a suo dire, non avrebbe ricevuto copia delle controdeduzioni proposte in primo grado dinanzi al G.S. violando in tal modo il disposto dell’art.23, commi 5 e 10, CGS e rendendo, di fatto inammissibile l’appello per violazione del contraddittorio in primo grado. Questa Commissione decideva nel merito l’appello accogliendolo ma la soc.Villa S.Maria impugnava tale decisione dinanzi al CAF per vizi procedurali in quanto non sarebbe stata disposta la sua audizione pur in presenza di formale istanza in tale senso. La corte, con decisione di cui al C.U. n.18/c del 16/12/02, accoglieva il ricorso rinviando gli atti alla stessa Commissione per un nuovo esame del merito. Disposta la comparizione della soc.Villa S.Maria per l’udienza del 27/1/03, il suo Presidente chiedeva di anticipare la discussione nella seduta del 13/1/03. In tal sede ribadiva le proprie richieste evidenziando che la tesi dell’arbitro non era credibile e che, comunque, la Commissione non avrebbe dovuto tener conto del supplemento in quanto costituente una “ritrattazione” del precedente rapporto al G.S. nel quale, stranamente, non si faceva cenno della distinta corretta che sarebbe stata consegnata alla soc.Real San Salvo. In ordine alle eccezioni della soc.Villa S.Maria, osserva la Commissione. Quanto alla pretesa violazione del contraddittorio in primo grado, la questione non è stata riproposta in questa fase e, comunque, la Villa S.Maria non avrebbe avuto titolo a lamentarsi di una simile violazione visto che il G.S. aveva accolto il suo reclamo disattendendo le controdeduzioni della Real S.Salvo; dinanzi questa Commissione, peraltro, quest’ultima ha fatto pervenire reclamo allegando copia della distinta della raccomandata inviata per conoscenza alla soc.Villa S.Maria, Quanto alla pretesa “ritrattazione” che sarebbe stata operata dall’arbitro con il supplemento rimesso su esplicita richiesta della Commissione, non sembra possa considerarsi tale l’aver onestamente riconosciuto di essere incorso in errore omettendo di correggere la copia del rapporto rimasto in suo possesso e quella consegnata alla soc.Villa S.Maria. Non sfugge a questa Commissione la “singolarità” del caso, ma non può non tenersi conto dei chiarimenti forniti dal direttore di gara della cui buona fede non è dato dubitare. Nel merito, quindi, accertato che il calciatore Di Nardo Josè, fuori quota, non è mai uscito dal campo e che la decisione del primo Giudice è stata determinata dall’errore in cui è incorso il direttore di gara, il quale ha poi precisato di aver provveduto a modificare il referto consegnato alla Real S.Salvo ma di essersi dimenticato di fare altrettanto con il referto rilasciato alla soc.Villa S.Maria e con quello rimasto in suo possesso, deve essere accolto il reclamo della stessa Real S.Salvo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla soc. Real S.Salvo ripristinando il risultato acquisito sul campo con il seguente punteggio: Real S.Salvo 5/Villa S.Maria 1. Dispone restituirsi la tassa versata.
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