COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE TRIOZZI ANTONELLO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER 4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA RIVER 65/ A.C. AMATORI PASSO CARDONE DISPUTATA IL 22/12/02 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C”(C.U.N. 28 DEL 2/1/03)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 32 del 23/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE TRIOZZI ANTONELLO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER 4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA RIVER 65/ A.C. AMATORI PASSO CARDONE DISPUTATA IL 22/12/02 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C”(C.U.N. 28 DEL 2/1/03)
Con appello del 13/1/03 il calciatore Triozzi Antonello, tesserato con la società A.C. AMATORI PASSO CORDONE, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver offeso l’arbitro ed afferrato per i capelli un avversario a seguito di espulsione per doppia ammonizione chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che probabilmente aveva afferrato i capelli di un calciatore avversario ma solo per divincolarsi e che nessun offesa avrebbe rivolto al direttore di gara.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto dagli atti ufficiali chiaramente risulta che il calciatore Triozzi Antonello ha tenuto un comportamento scorretto nei confronti di un suo avversario, tra l’altro ammesso dallo stesso ricorrente nonché un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara mandato, platealmente all’”altro paese”
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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