COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 33 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO AVEZZANO CALCIO 2000 AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE MARINELLA WILLIAM IN RELAZIONE ALLA GARA MONTICCHIO 88/AVEZZANO CALCIO 2000 DISPUTATA L’8/12/02 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U.N,23 DEL 12/12/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 33 del 30/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO AVEZZANO CALCIO 2000 AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE MARINELLA WILLIAM IN RELAZIONE ALLA GARA MONTICCHIO 88/AVEZZANO CALCIO 2000 DISPUTATA L’8/12/02 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U.N,23 DEL 12/12/02) Con appello ritualmente proposto la Avezzano Calcio 2000 ha impugnato i provvedimenti in epigrafe adottati dal G.S., quanto al tesserato per aver colpito un avversario a gioco fermo, quanto alla società per essersi trovata con un numero di calciatore inferiore al minimo previsto a seguito di cinque espulsioni comminate tra il 35’ ed il 37’ del secondo tempo. Ha dedotto l’appellante che il direttore di gara non ha espulso i calciatori indicati nel rapporto, la cui redazione nei termini di cui sopra è stata dunque frutto di un errore, e che la sanzione inflitta al calciatore è eccessiva, soprattutto se rapportata a quelle comminate ad altri tesserati. L’appello non può essere accolto. L’arbitro, infatti, nel supplemento di rapporto, ha confermato l’avvenuta adozione dei provvedimenti disciplinari che hanno portato alla sanzione delle punizione sportiva della perdita della gara, per cui nessun credito può essere dato alla versione dei fatti fornita dalla società. Tali circostanze, peraltro, sono state confermate dall’osservatore arbitrale sig.Renzo Cusella, presente all’incontro. Del pari infondate debbono ritenersi le doglianze in ordine alla squalifica del calciatore Marinella, apparendo la sanzione inflitta congrua ed adeguata in relazione ai fatti addebitati al calciatore. Infine, poiché in sede di audizione del Presidente della Avezzano Calcio 2000 è stato affermato che la sostituzione dei nominativi dei calciatori espulsi non è frutto di un errore, ma di un accordo tra il direttore di gara e lo stesso dirigente, ritiene questa Commissione che debbano essere trasmessi gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa. Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale per accertare eventuali violazioni del Codice di Giustizia Sportiva a carico del direttore di gara e del Presidente della società appellante.
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