COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 20 Febbraio 2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL.MONTEVELINO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA MONTEVELINO/AZ CALCIO 2000 DISPUTATA IL 22/12/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 20 Febbraio 2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL.MONTEVELINO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA MONTEVELINO/AZ CALCIO 2000 DISPUTATA IL 22/12/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA Con reclamo spedito a mezzo servizio postale in data 7/2/03, la POL. Montevelino ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della soc. AZ Calcio 2000 a seguito della decisione adottata da questa Commissione con C.U. n.33 del 30/1/03. Osserva la Commissione che il reclamo è inammissibile per essere stato sottoscritto da soggetto sfornito della relativa capacità (come risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale) e per essere privo dell’attestazione della ricezione della copia da inviare alla controparte ai sensi dell’art.42, punto 6, del CGS Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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