COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 23/2/2003 CANZANO – CASOLI DI ATRI

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA DEL 23/2/2003 CANZANO - CASOLI DI ATRI Il Giudice Sportivo -esaminto il reclamo della S.S. Canzano avverso l'esito della gara in epigrafe , reclamo con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della S.S. Casoli di Atri, o in subordine la ripetizione della stessa, per aver giuocato una parte della partita, anche se breve, con 12 calciatori in campo, in quanto faceva entrare un giuocatore senza che fosse sostituito alcun calciatore e per di piu' senza l'autorizzazione dell'arbitro; -rilevato dal referto arbitrale che il calciatore n.18 della Societa' Casoli di Atri non risulta che sia entrato in campo e, comunque dal supplemento di referto dell'arbitro emerge che il Casoli di Atri non ha giocato con 12 uomini, in quanto, allorche' il calciatore n.18 entrava sul terreno di giuoco senza l'autorizzazione del Direttore di gara, la squadra del Casoli di Atri era rimasta con 10 calciatori; infatti un proprio calciatore, a causa di infortunio, era uscito dal campo: DELIBERA a)di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito in campo Canzano 0 (zero) Casoli di Atri 1 (uno). b)di incamerare la tassa reclamo.
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