COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL S.SALVO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE PARENTE MARIO FINO AL 15/5/03) IN RELAZIONE ALLA GARA REAL S.SALVO/CASALBORDINO DISPUTATA IL 9/2/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.35 DEL 13/2/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL S.SALVO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE PARENTE MARIO FINO AL 15/5/03) IN RELAZIONE ALLA GARA REAL S.SALVO/CASALBORDINO DISPUTATA IL 9/2/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.35 DEL 13/2/03) Con appello ritualmente proposto la società S.S.Real S.Salvo ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Parente Mario ingiuriato e minacciato l’allenatore avversario e per averlo successivamente colpito con un pugno nonché per aver tentato di aggredire il direttore di gara chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che, pur avendo il calciatore Parente avuto una reazione ingiustificata all’atto dell’espulsione, il provvedimento era da ritenersi eccessivamente penalizzante. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto risulta che il calciatore Parente Mario ha tenuto un comportamento certamente scorretto non solo nei confronti dell’allenatore avversario ma soprattutto nei confronti del direttore di gara, tentando di aggredirlo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa
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