COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE LORENZO D’UGO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER QUATTRO GARE ) IN RELAZIONE ALLA GARA MARINA CALCIO/VALSINELLO GISSI DISPUTATA IL 1/3/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.42 DEL 6/3/03 COM.REG.AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE LORENZO D’UGO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER QUATTRO GARE ) IN RELAZIONE ALLA GARA MARINA CALCIO/VALSINELLO GISSI DISPUTATA IL 1/3/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.42 DEL 6/3/03 COM.REG.AQ) Con appello ritualmente proposto il calciatore Lorenzo D’Ugo, tesserato con la società Marina Calcio, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver offeso l’arbitro dopo avergli stretto la mano in senso ironico, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fatti addebitati. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita parziale accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Lorenzo D’Ugo può essere lievemente ridotta non apparendo i fatti contestati di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Lorenzo D’Ugo a tre gare, disponendo la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it