COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 1/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA PACENTRO 91 – PATERNO DEL 26/ 3/ 2003

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 1/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA PACENTRO 91 - PATERNO DEL 26/ 3/ 2003 Il Giudice Sportivo -visto il referto arbitrale dal quale si rileva che: -al 19° del primo tempo veniva espulso il calciatore Del Monaco Andrea (Pacentro) per aver colpito con una testata al volto un avversario provocandone la caduta; -nello stesso tempo veniva espulso il calciatore Piccozzi Andrea (Pacentro) per avere sferrato un calcio ad un avversario che si trovava per terra e per essersi allontanato dal terreno di gioco nonostante l'invito ad avvicinarsi all'arbitro per la notifica del provvedimento di espulsione , provvedimento poi notificato al capitano della squadra ; -nella stessa circostanza veniva espulso anche il calciatore Verrocchi Toni (Pacentro) perche' arrivato di corsa presso l'avversario che si trovava per terra lo colpiva con due calci al fianco ed alla pancia, quindi, alla notifica del provvedimento di espulsione tentava di aggredire l'arbitro al quale rivolgeva ingiurie e minaccia di morte,venendo trattenuto da compagni di squadra; -mentre notificava i suddetti provvedimenti disciplinari l'arbitro notava che sugli spalti 4-5 sostenitori locali colpivano con pugni un giovane che indossava la tuta della squadra ospite. Poiche' i calciatori espulsi non si allontanavano dal terreno di gioco, l'arbitro invitava il Capitano della squadra locale a far rientrare i predetti nello spogliatoio, uno dei quali peraltro, e precisamente il citato Verrocchi Toni, toltasi la maglia si sdraiava per terra non ottemperando all'invito di allontanarsi. Nella circostanza entravano indebitamente sul terreno di gioco due persone non identificate che rivolgevano urlando offese all'arbitro; -malgrado ulteriori sollecitazioni e la minaccia della sospensione dell'incontro la situazione non si normalizzava per cui lo stesso arbitro nella considerazione che la F.P. era assente e non riuscendo ad ottenere il ripristino della normalita' e delle condizioni per un regolare svolgimento della gara, che in quel momento era sul risultato di 0 a 0 , ne decretava al 26° del primo tempo la definitiva sospensione ; -considerato che la responsabilita' dei fatti come sopra riportati e' da ricondursi a carico dei tesserati della Societa' Pacentro; -visti gli Artt. 64 e 73 N.O.I.F. e Segg. C.G.S.; DELIBERA -di infliggere alla Societa' Pacentro la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato:Pacentro - Paterno 0 a 2; -di comminare alla Societa' Pacentro l'ammenda di Euro 310,00; -di inibire fino al 30/04/2003 il dirigente accompagnatore Santini Vittorio (Pacentro) per non essersi adoperato in alcun modo per evitare le circostanze che hanno portato alla sospensione della gara; -di squalificare i sottonotati calciatori, tutti della Societa' Pacentro, per il periodo a fianco di ognuno indicato : -Del Monaco Andrea, ( Pacentro) per 4 (quattro) gare; -Piccozzi Andrea, (Pacentro) per 5 (cinque) gare; -Verrochhi Toni, ( Pacentro) fino al 31/12/2003; -di squalificare il calciatore Angelilli Andrea,Capitano della squadra Pacentro, quale responsabile della condotta in campo dei calciatori, per 2 (due) gare.
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