COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. COLOGNA PAESE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DI OTTAVIO EMILIO PER SEI TURNI PIU’ AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI EURO 155,00) IN RELAZIONE ALLA GARA COLOGNA PAESE/ATLETICO ALBA DISPUTATA IL 23/3/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIR.D (C.U.N.47 DEL 27/3/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 17/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. COLOGNA PAESE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DI OTTAVIO EMILIO PER SEI TURNI PIU’ AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI EURO 155,00) IN RELAZIONE ALLA GARA COLOGNA PAESE/ATLETICO ALBA DISPUTATA IL 23/3/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIR.D (C.U.N.47 DEL 27/3/03) Con appello ritualmente proposto la società A.S. Cologna Paese ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Di Ottavio Emilio rivolto ingiurie e minacce all’arbitro e, mentre quest’ultimo era nello spogliatoio, per aver colpito con pugni la porta reiterando ingiurie anche mentre il direttore di gara usciva dal campo sportivo. Quanto all’ammenda perché a fine gara, due tesserati della A.S. Cologna Paese, non identificati a bordo di una autovettura, sfioravano volontariamente l’arbitro, chiedendone la riduzione sia della squalifica che dell’ammenda. Ha dedotto l’appellante che il Di Ottavio avrebbe solo protestato, seppure in modo plateale, a seguito della concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, ma senza rivolgere alcuna minaccia al direttore di gara e che non risulta alla società che propri tesserati a bordo di una autovettura abbiano sfiorato volontariamente l’arbitro, almeno nei dintorni del campo sportivo. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il Di Ottavio ha tenuto un comportamento gravemente scorretto reiterando ingiurie e minacce anche all’uscita dell’arbitro dal campo , mentre risulta chiaramente dagli atti che, dopo la gara, alcuni calciatori del Cologna, a bordo di una Fiat Uno, hanno sfiorato con detta auto quella dell’arbitro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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