COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. CASACONDITELLA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI LAMANDA PAOLO PER 5 GARE, DE NARDIS DAVIDE PER 5 GARE, LUCIANO ORESTE FINO AL 30/6/03 E LUCIANI DAVIDE FINO AL 31/12/05) IN RELAZIONE ALLA GARA FARESINA/CASACONDITELLA DISPUTATA IL 23/3/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N. 47 DEL 27/3/03)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. CASACONDITELLA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI LAMANDA PAOLO PER 5 GARE, DE NARDIS DAVIDE PER 5 GARE, LUCIANO ORESTE FINO AL 30/6/03 E LUCIANI DAVIDE FINO AL 31/12/05) IN RELAZIONE ALLA GARA FARESINA/CASACONDITELLA DISPUTATA IL 23/3/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N. 47 DEL 27/3/03)
Con appello ritualmente proposto la società S.S. Casaconditella Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Luciani Davide colpito l’arbitro della gara con uno schiaffo che gli provocava forte dolore e gli altri per essersi resi responsabili dei comportamenti minacciosi ed ingiuriosi descritti nel rapporto chiedendone la revoca, o, in via subordinata la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che i fatti addebitati non erano stati commessi dal Luciani Davide e che, comunque le sanzioni inflitte dovevano ritenersi eccessive.
L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimento precisando con dovizia di particolari i fatti accaduti ed i singoli comportamenti soprattutto in relazione al calciatore Luciani Davide.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Le sanzioni inflitte ai calciatori sono congrue ed adeguate in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che gli stessi hanno tenuto un comportamento certamente grave e meritevole di essere punito in maniera adeguata soprattutto per quanto concerne il calciatore Luciani Davide.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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