COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE LUCIANI DAVIDE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/05) IN RELAZIONE ALLA GARA FARESINA/CASACANDITELLA DISPUTATA IL 23/3/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA – GIRONE C (C.U. N.47 DEL 27/3/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE LUCIANI DAVIDE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/05) IN RELAZIONE ALLA GARA FARESINA/CASACANDITELLA DISPUTATA IL 23/3/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA – GIRONE C (C.U. N.47 DEL 27/3/03) Con appello proposto in data 14/4/03 il calciatore LUCIANI Davide, tesserato con la S.S. Casacanditella, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver colpito l’arbitro della gara con un forte schiaffo dietro la testa procurandogli notevole dolore persistente per molto tempo, chiedendone la revoca. Ha dedotto l’appellante che l’arbitro avrebbe commesso un errore di persona per una presunta omonimia Osserva la Commissione che l’appello è inammissibile poiché proposto oltre il termine previsto dall’art.42, comma 5, CGS, onde anche il merito resta assorbito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di dichiarare inammissibile l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa
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