COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 8/5/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. PACENTRO 91 AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 310,00, SQUALIFICHE AI CALCIATORE PICCOZZI ANDREA PER 5 GARE, A DEL MONACO ANDREA PER 4 GARE, A VERROCCHI TONI FINO AL 31/12/03, ED ANGELILLI ANDREA PER DUE GARE, INIBIZIONE AL DIRIGENTE SANTINI VITTORIO FINO AL 30/4/03) IN RELAZIONE ALLA GARA PACENTRO 91/PATERNO DISPUTATA IL 26/3/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.49 DEL 1/4/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 8/5/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. PACENTRO 91 AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 310,00, SQUALIFICHE AI CALCIATORE PICCOZZI ANDREA PER 5 GARE, A DEL MONACO ANDREA PER 4 GARE, A VERROCCHI TONI FINO AL 31/12/03, ED ANGELILLI ANDREA PER DUE GARE, INIBIZIONE AL DIRIGENTE SANTINI VITTORIO FINO AL 30/4/03) IN RELAZIONE ALLA GARA PACENTRO 91/PATERNO DISPUTATA IL 26/3/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.49 DEL 1/4/03) Con appello inoltrato a mezzo del servizio postale la soc.Pacentro 91 ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. in relazione ai fatti accaduti nel corso e dopo la gara, chiedendo disporsi la ripetizione della gara, la revoca delle altre sanzioni o, comunque, la riduzione. Ha dedotto la soc.appellante che non si sarebbero verificate le condizioni per poter disporre la perdita della gara e che le altre sanzioni adottate dovevano ritenersi eccessive rispetto alla reale gravità dei fatti accaduti. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando, peraltro, le modalità con le quali sarebbero avvenuti i fatti addebitati. Osserva , preliminarmente, la Commissione che, quanto alla sanzione della perdita della gara, l’appello va dichiarato inammissibile non avendo provveduto la soc.appellante ad allegare al ricorso copia della raccomandata da inviare alla controparte a norma dell’art.34, comma 7, GCS, né a farla pervenire nei termini dopo la richiesta. Quanto alle altre sanzioni, va rilevato che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, le sole sanzioni dell’ammenda e della squalifica inflitta al calciatore Piccozzi Andrea possono essere lievemente ridotte apparendo le altre meritevoli di conferma siccome congrue ed adeguate. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Piccozzi Andrea a n.4 gare e l’ammenda ad euro 207,00. Conferma nel resto gli impugnati provvedimenti e dispone accreditarsi la tassa versata.
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