COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/05/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CASOLI DI ATRI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DI SANTE ENNIO FINO AL 31/10/03) IN RELAZIONE ALLA GARA CASOLI DI ATRI/PIANO DELLA LENTE DISPUTATA IL 13/4/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 55 DEL 17/4/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/05/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CASOLI DI ATRI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DI SANTE ENNIO FINO AL 31/10/03) IN RELAZIONE ALLA GARA CASOLI DI ATRI/PIANO DELLA LENTE DISPUTATA IL 13/4/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 55 DEL 17/4/03) Con appello ritualmente proposto la società Casoli di Atri ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Di Sante Ennio tentato di aggredire per due volte il direttore di gara venendo fermato da terzi, chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che l’arbitro aveva scambiato il Di Sante con altro calciatore e, comunque, la sanzione doveva ritenersi eccessiva. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando le modalità con le quali si erano svolti i fatti e ribadendo di non aver avuto dubbi sulla identificazione del Di Sante. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore di è reso inequivocabilmente responsabile del comportamento ascrittogli. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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