COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 16 del 24/10/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AUDAX PALMOLI AVVERSO L’ESITO DELLA GARA AUDAX PALMOLI / GUILMI DISPUTATA IL 22/09/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE ” F ” PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PERRUCCI ANTONIO .

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 16 del 24/10/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' AUDAX PALMOLI AVVERSO L'ESITO DELLA GARA AUDAX PALMOLI / GUILMI DISPUTATA IL 22/09/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE " F " PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PERRUCCI ANTONIO . Con reclamo ritualmente proposto , la Societa' Audax Palmoli hachiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della Societa' A.C. Guilmi per aver quest'ultima utilizzato il calciatore Perrucci Antonio che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per due turni con C.U. n. 1 del 4/07/02 . Il reclamo e' fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che il calciatore Perrucci Antonio veniva squalificato per due gare effettive a seguito di espulsione in relazione a una gara del 30/06/02 (vedi C.U. n. 1 del 4/07/02 ) velevole per la Fase Regionale del Campionato di III ^ Categoria , e che delle due gare era stata gia' scontata solo quella del 15/09/02 . La stessa Societa' resistente nella memoria dell' 11/10/02 ammette pacificamente , al punto 1 , che la squalifica e' stata comminata in una partita "riguardante il Campionato Regionale". Per questi motivi , la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Societa' A.C. Guilmi la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio : Audax Palmoli / Guilmi 2 a 0 , nonche' l'ammenda di € 100,00 . Dispone restituirsi la tassa versata.
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