COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA POL.CAPPELLE DEI MARSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAPPELLE DEI MARSI/FOLGORE COLLELONGO DISPUTATA IL 22/9/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.12 DEL 26/9/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 31/10/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA POL.CAPPELLE DEI MARSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAPPELLE DEI MARSI/FOLGORE COLLELONGO DISPUTATA IL 22/9/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.12 DEL 26/9/02) Con appello ritualmente proposto, la Pol. Cappelle ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti di entrambe le società per essere avvenuta una rissa generale in campo che aveva costretto l’arbitro a sospendere la gara, chiedendone la riforma anche relativamente alle sanzioni inflitte ad alcuni tesserati. Ha dedotto l’appellante l’erroneità del provvedimento in quanto l’arbitro avrebbe portato a termine regolarmente la gara e solo dopo la fine sarebbe accaduta una “piccola rissa tra giocatori”. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando che i fatti sarebbero accaduti al 47’ del secondo tempo allorchè un difensore del Collelongo, dopo aver commesso un fallo, veniva aggredito da alcuni avversari e da tale episodio ne scaturiva una rissa generale che lo induceva a sospendere la gara. Osserva la Commissione che l’appello dovrebbe ritenersi ammissibile per la sola impugnazione riguardante il sig. Viscogliosi Franco, Presidente della Pol.Cappelle, in quanto lo stesso, inibito fino al 9/10/02 con provvedimento del G.S., non avrebbe potuto sottoscrivere il ricorso. In ordine a tale sanzione, peraltro, la stessa non può essere impugnata ai sensi dell’art.41, punto 3, CGS Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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