COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.G.S. CASTELVECCHIO SUBEQUO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETA’ (AMMENDA DI ERURO 517) ED A PROPRI TESSERATI (SQUALIFICHE FINO AL 31/12/03 AL CALCIATORE FASCIANI GIOVANNI PER, QUATTRO GARE AI CALCIATORI D’ALESSANDRO OMERO E PAOLINI ALESSIO ED INIBIZIONE DINO AL 30/11/02 AL DIRIGENTE BIANCHI UMBERTO) IN RELAZIONE ALLA GARA CAMPO DI GIOVE/CASTELVECCHIO SUBEQUO DISPUTATA IL 13/10/ PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N. DEL 15 DEL 17/10/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 14/11/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.G.S. CASTELVECCHIO SUBEQUO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETA’ (AMMENDA DI ERURO 517) ED A PROPRI TESSERATI (SQUALIFICHE FINO AL 31/12/03 AL CALCIATORE FASCIANI GIOVANNI PER, QUATTRO GARE AI CALCIATORI D’ALESSANDRO OMERO E PAOLINI ALESSIO ED INIBIZIONE DINO AL 30/11/02 AL DIRIGENTE BIANCHI UMBERTO) IN RELAZIONE ALLA GARA CAMPO DI GIOVE/CASTELVECCHIO SUBEQUO DISPUTATA IL 13/10/ PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N. DEL 15 DEL 17/10/02) Con appello ritualmente proposto il G.S. Castelvecchio Subequo ha impugnato i provvedimenti disciplinari in epigrafe adottati dal G.S. nei confronti del Fasciani per ingiurie e minacce all’arbitro al quale pestava violentemente i piedi, desistendo dal tentativo di aggressione per l’intervento di alcuni avversari; nei confronti del D’Alessandro e del Paolini per aver colpito con un pugno calciatori avversari; nei confronti del Bianchi quale dirigente accompagnatore della squadra per i fatti accaduti in campo e fuori. Ha dedotto l’appellante l’estraneità del Fasciani ai fatti contestati e l’eccessività delle sanzioni adottate rispetto alla reale portata dei fatti accaduti. L’arbitro della gara, in sede di supplemento e dinanzi alla Commissione, ha confermato gli originari riferimenti precisando, quanto ad un possibile scambio di persona, di aver identificato personalmente e senza possibilità di equivoco i vari calciatori. In particolare, il Fasciani era stato riconosciuto anche in considerazione del fatto che gli aveva pestato i piedi più di una volta. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, può procedersi alla riduzione della sanzione pecuniaria e di quella inflitta al Fasciani siccome sproporzionata rispetto alla reale gravità dei fatti accaduti. Vanno, invece, confermati gli altri provvedimenti in quanto congrui ed adeguati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Fasciani Giovanni fino al 30/6/03 e la sanzione dell’ammenda ad euro 250,00. Conferma, nel resto, gli impugnati provvedimenti. Dispone restituirsi la tassa versata.
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