COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 20 del 21 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL.VIGOR 88 CORROPOLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE MANTOVA ALESSANDRO FINO AL 30/6/03) IN RELAZIONE ALLA GARA VIGOR 88/TORRESE DISPUTATA IL 13/10/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.15 DEL 17/10/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N. 20 del 21 Novembre 2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL.VIGOR 88 CORROPOLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE MANTOVA ALESSANDRO FINO AL 30/6/03) IN RELAZIONE ALLA GARA VIGOR 88/TORRESE DISPUTATA IL 13/10/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.15 DEL 17/10/02) Con appello ritualmente proposto la società Pol.Vigor 88 Corropoli ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Mantova Alessandro colpito l’arbitro della gara con la maglietta dopo averlo ingiuriato e minacciato, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore si era limitato a protestare mentre aveva gettato in aria la maglietta. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando di non poter riferire se la maglietta gli era stata scagliata addosso volontariamente o se gli era caduta addosso dall’alto. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Mantova Alessandro deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) il comportamento tenuto dallo stesso non appare di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica al calciatore Mantova Alessandro fino al 31/3/03 disponendo la restituzione della tassa versata.
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