COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. MARINA DI MONTESILVANO AVVERSO LA DECISIONE DELG.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE FRANCESCHINI MASSIMILIANO FINO AL 31/10/04) IN RELAZIONE ALLA GARA ELICESE / MARINA DI MONTESILVANO DISPUTATA IL 10/11/2002 PER IL CAMPIONATO DI 2° CATEGORIA (C.U. N°19 DEL 14/11/2002 COMITATO REG.LE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. MARINA DI MONTESILVANO AVVERSO LA DECISIONE DELG.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE FRANCESCHINI MASSIMILIANO FINO AL 31/10/04) IN RELAZIONE ALLA GARA ELICESE / MARINA DI MONTESILVANO DISPUTATA IL 10/11/2002 PER IL CAMPIONATO DI 2° CATEGORIA (C.U. N°19 DEL 14/11/2002 COMITATO REG.LE) Con appello ritualmente proposto la Societa’ A.S. Marina di Montesilvano ha impugnato il provvedimeno in epigrafe, adottato da G.S. ,per aver il calciatore Franceschini Massimiliano ingiuriato e minacciato l’arbitro afferandogli la mano destra, per evitare l’esibizione del cartellino rosso e provocandogli dolore ad un dito, chiedendone la revoca e in via subordonita la riduzione. Ha dedotto l’appellante che i fatti addebitati non erano rispondenti al vero e che comunque la sanzione inflitta era spropositata. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando le modalita’ del fatto compiuto dal calciatore. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello e’ fondato e merita parziale accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Franceschini Massimiliano deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) e’ risultato evidente che l’intenzione fosse quella di evitare l’espulsione ,piuttosto che quella di compiere un deliberato atto di violenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Franceschini Massimiliano fino al 31/12/2003 disponendo la restituzione della tassa versata
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