COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA POL.BARISCIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VITTORITO/POL.BARISCIANO DISPUTATA IL 17/11/02 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U.N,22 DEL 5/12/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 23/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA POL.BARISCIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VITTORITO/POL.BARISCIANO DISPUTATA IL 17/11/02 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U.N,22 DEL 5/12/02) Con appello ritualmente proposto, la Pol. Barisciano ha impugnato la decisione del G.S. con la quale, in accoglimento del reclamo avanzata dalla soc.Vittorito, era stata disposta la ripetizione della gara sospesa dall’arbitro sul risultato di 0 – 2 a favore del Barisciano in modo ritenuto ingiustificato in quanto nel relativo rapporto non si riferisce di minacce o aggressioni alla sua persona ma di semplici offese verbali. Ha dedotto la soc.appellante l’erroneità della prima decisione in quanto nella fattispecie si sarebbe trattato di vere e proprie violenze psicologiche in danno dell’arbitro che gli avrebbero impedito di condurre con serenità la direzione della gara impedendo un regolare svolgimento della stessa. L’arbitro, in sede di supplemento e sentito a chiarimenti, ha precisato di aver subito nell’occasione non solo semplici offese verbali ma anche pressioni psicologiche da parte dei dirigenti e calciatori del Vittorito al punto da impedirgli una serena indipendenza di giudizio. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è stato possibile accertare che la decisione dallo stesso adottata è stata determinata non solo da ingiurie verbali ma anche e soprattutto da vere e proprie pressioni psicologiche reiterate dai dirigenti e dai calciatori del Vittorito anche dopo l’invito a riprendere il giuoco ed a far tornare la situazione alla normalità. Tale comportamento, quindi, ha fatto si che il direttore di gara non si sentisse più in grado di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. A nulla rilevano peraltro le gratuite affermazioni della soc.Vittorito visto che l’arbitro della gara risulta essere residente a L’Aquila e non nel tenimento del Comune di Barisciano. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il reclamo infliggendo alla soc.Vittorito la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio Vittorito 0 – Barisciano 2. Dispone restituirsi la tassa di reclamo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it