COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 9/2/2003 ALTINESE 2000 – HISTONIA 90
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/02/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO
GARA DEL 9/2/2003 ALTINESE 2000 - HISTONIA 90
Il Giudice Sportivo
-visto il referto arbitrale dal quale si rileva che al 27° del primo tempo, al 3°- 7°- 13°- e 25° del secondo tempo abbandonavano il terreno di gioco, senza alcuna motivazione, rispettivamente i calciatori: D'Alessandro Franco, Benedetti Michele, Pollutri Gino, La Caita Cosimo e Ascione Paolo, tutti della Societa' Histonia 90, per cui quest'ultima si veniva a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo previsto;
-a seguito di quanto sopra l'arbitro al 25° del 2° tempo si vedeva costretto a sospendere la gara che in quel momento era sul risultato di 6 (sei) a 0 (zero) a favore della Societa' Altinese 2000;
-visti gli art. 53 N.O.I.F. e 12 C.G.S.
DELIBERA
-di infliggere alla Societa' Histonia 90 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: Altinese 2000 - Histonia 90, 6 a 0;
-di infliggere alla Societa' Histonia 90 l'ammenda di Euro 104,00 per comportamento antisportivo dei propri tesserati;
-di inibire il dirigente della Societa' Histonia 90, Sig.Cieri Mirko, fino al 12/03/2003.