COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLLO DELLA SOCIETA’ A.A. ATLETICO SPOLTORE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 259,00, SQUALIFICA PER DUE GARE AL CALCIATORE DI DOMENICO GIANNI) IN RELAZIONE ALLA GARA ATL.SPOLTORE/MOSCUFO DISPUTATA IL 15/12/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.24 DEL 19/12/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/02/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLLO DELLA SOCIETA’ A.A. ATLETICO SPOLTORE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 259,00, SQUALIFICA PER DUE GARE AL CALCIATORE DI DOMENICO GIANNI) IN RELAZIONE ALLA GARA ATL.SPOLTORE/MOSCUFO DISPUTATA IL 15/12/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.24 DEL 19/12/02) Con appello ritualmente proposto la società ATL.Spoltore ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver causato fatti che avevano indotto l’arbitro a sospendere la gara, chiedendone la revoca e la riduzione della squalifica e dell’ammenda. Ha dedotto l’appellante che in realtà non erano accaduti fatti di gravità tale da dover far assumere all’arbitro le decisioni adottate. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto e dinanzi alla Commissione ha confermato gli originari riferimenti precisando che, ancor prima del lancio del secchio di ferro della spazzatura, si era già creata una situazione di intimidazione da parte dei tesserati della soc.Spoltore e che, dopo tale episodio, si era venuta ancor più aggravando. Osserva la Commissione disciplinare che l’appello è inammissibile quanto alla riduzione della squalifica del calciatore ai sensi dell’art.41, punto 3, CGS ed infondato nel resto visto che, in effetti, si erano determinate le condizioni che non avrebbero potuto consentire al Direttore di gara di farla proseguire senza mettere in pericolo l’incolumità propria e dei calciatori per fatti e comportamenti posti in essere da tesserati e dal pubblico della soc.appellante. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata
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