COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLEZA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE FORTUNATO COLLEVECCHIO AVVERSO LA SOSPENSIONE FINO AL 31/12/04 E LA SQUALIFICA PER N.5 GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RENATO CURI/ANGOLANA DISPUTATA IL 5/1/2003 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N.29 DEL 9/1/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI ECCELLEZA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 23/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE FORTUNATO COLLEVECCHIO AVVERSO LA SOSPENSIONE FINO AL 31/12/04 E LA SQUALIFICA PER N.5 GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RENATO CURI/ANGOLANA DISPUTATA IL 5/1/2003 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N.29 DEL 9/1/03) Con appello ritualmente proposto il calciatore Fortunato Collevecchio della A.S. Notaresco Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei suoi confronti per essersi diretto con fare minaccioso verso un assistente arbitrale per protestare avverso la concessione di un rigore, chiedendone la riduzione. Lo stesso calciatore ha, altresì, allegato al ricorso la dichiarazione del calciatore Franchetti Nico, della stessa società, con la quale questi di professa responsabile del gesto compiuto in danno dell’assistente arbitrale per il quale il Collevecchio, in qualità di capitano, era stato punito in via cautelare nella impossibilità di individuare il responsabile. Ha dedotto il Collevecchio che non aveva altre intenzione se non quella di chiedere spiegazioni all’assistente in merito al calcio di rigore e, comunque, non sarebbe stata certamente sua intenzione di provocare una protesta generale nei confronti dello stesso assistente al quale ebbe a rivolgere ingiurie ma non minacce. Osserva, preliminarmente, la Commissione che, alla luce della documentazione allegata, devono essere rimessi gli atti al G.S. per i provvedimenti di competenza in ordine alle revoca del provvedimento di sospensione adottato nei confronti del Collevecchio ed alla sanzione da irrogare al calciatore Nico Franchetti. Quanto alla squalifica inflitta allo stesso Collevecchio, ritiene la Commissione che la stessa debba essere lievemente ridotta essendo verosimile la versione dei fatti fornita dal calciatore soprattutto in considerazione del fatto che ricopriva la carica di capitano. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Collevecchio Fortunato a n.4 gare e di rimettere gli atti al G.S. per i provvedimenti di competenza. Dispone restituirsi la tassa versata.
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