COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 33 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 12/1/2003 TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO – S.OMERO PALMENSE
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 33 del 30/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo
GARA DEL 12/1/2003 TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO - S.OMERO PALMENSE
Il Giudice Sportivo
-esaminato il reclamo della S.S.Sant'Omero Palmense avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale si chiede la punizione della perdita della gara in danno della S.S.Tiburfuoco, per aver quest'ultima impiegato dal 20° del secondo tempo il calciatore n.18 non riportato in distinta e quindi non avente titolo a prendere parte alla gara;
-visto il chiarimento fornito sul punto dall'arbitro, che ha precisato che, in effetti, al momento della sostituzione effettuata dalla S.S.Tiburfuoco entrava in campo il calciatore riportato in distinta con il n.17, anche se in tale circostanza indossava la maglia n.18, e che per di piu' il riferito calciatore n.17 era stato identificato regolarmente prima della gara;
DELIBERA
a) di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito in campo e cioe' Tiburfoco / Sant'Omero 2 a 1.
b) di addebitare la tassa reclamo.