COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 27/02/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 2/2/2003 PIANELLA – ADRIANO FLACCO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 39 del 27/02/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo
GARA DEL 2/2/2003 PIANELLA - ADRIANO FLACCO
Il Giudice Sportivo:
-esaminato il reclamo avanzato dalla A.S.Adriano Flacco G.T.avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale si chiede che sia inflitta alla Societa' S.S. Pianella Calcio la punizione sportiva della perdita della gara, per avere quest'ultima, nel corso della partita, sostituito il calciatore n.7 Di Pentima Alessandro, nato il 12/07/1984,con il n.15 Chicchirico' Giampiero, nato il 25/08/1983, per cui dal 39° del secondo tempo il Pianella avrebbe giuocato senza la presenza in campo di almeno un calciatore nato dopo il 27/03/1983, cosi' come indicato nella distinta della Societa' Pianella;
-rilevato che da accertamenti effettuati presso gli uffici del Comitato Regionale e confermati con l'acquisizione del certificato di nascita di Provinciali Carlo, nonche' della patente auto Pe 5075406V, documento utilizzato dall'arbitro ai fini del riconoscimento, risulta che il predetto calciatore e' nato il 27/03/1984;
DELIBERA
a)di respingere il reclamo e per l'effetto di confermare il risultato acquisito in campo:
Pianella 1- Adriano Flacco 0;
b)di incamerare la tassa reclamo.
Rilevato, inoltre che la S.S. Pianella Calcio ha erroneamente trascritto nella distinta dei calciatori la data di nascita del giuocatore Provinciali Carlo, inducendo cosi' in errore la Societa' reclamante, nonche' il Giudice Sportivo:
Delibera
a)di infliggere alla S.S. Pianella Calcio l'ammenda di Euro 200.00.