COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 6/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 2/3/2003 ATESSA CALCIO – ADRIANO FLACCO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 6/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA DEL 2/3/2003 ATESSA CALCIO - ADRIANO FLACCO Il Giudice Sportivo: letto il referto arbitrale dal quale si rileva che: -al 24°del 2° tempo, mentre la gara era sul risultato di 0 a 0, a seguito di scontro fortuito si infortunavano gravemente un calciatore della Societa' Atessa ed uno della Societa' Adriano Flacco, i quali in un primo momento venivano soccorsi da Sanitari presenti e quindi trasportati in Ospedale per accertamenti. In conseguenza dell'episodio suindicato e per lo "shoc" gravemente subito, i due capitani delle squadre in campo comunicavano all'arbitro che i calciatori non si trovavano piu' nelle condizioni psicologiche di continuare la gara, che veniva definitivamente sospesa dal direttore di gara; -visti gli art.64 N.O.I.F. e 12 C.G.S.; DELIBERA -di mandare al CRA perche' disponga per la ripetizione della gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it