COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 11/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 6/4/2003 FUCENSE – PAGANICA CALCIO S.R.L.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 11/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA DEL 6/4/2003 FUCENSE - PAGANICA CALCIO S.R.L. Il Giudice Sportivo -visto il reclamo ritualmente presentato dalla Societa' Fucence in merito alla gara in epigrafe con il quale richiedono la ripetizione dell'incontro perche' "fortemente danneggiato" dall'intervento del Commissario di Campo Sig.Colella Antonio, il quale sarebbe piu' volte intervenuto "con la chiara intenzione di danneggiare la nostra situazione e la nostra Societa' "; -considerato che dagli atti ufficiali non risulta che l'operato del Commissario di Campo abbia comunque condizionato, ne' l'operato dell'arbitro della gara, ne' l'andamento della gara e che pertanto lo stesso non avrebbe potuto incidere sul risultato dell'incontro stesso; DELIBERA -di respingere il reclamo avanzato dalla Societa' S.S. FUCENSE e di confermare il risultato acquisito in campo e cioè : Fucense - Paganica 2 a 2; -dispone infine l'incameramento della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it