COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 27/4/2003 PAGANICA CALCIO S.R.L. – BELLANTE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA DEL 27/4/2003 PAGANICA CALCIO S.R.L. - BELLANTE Il Giudice Sportivo -esaminato il reclamo della Societa' G.S. Paganica Calcio, reclamo con il quale quest'ultima chiede che sia inflitta alla Societa' A.S.Bellante Calcio la punizione sportiva della perdita della gara, in subordine, che sia disposta la ripetizione sulla base di quanto di seguito riportato: "La Societa' Bellante durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo effettuava la sostituzione del giuocatore in distinta con la maglia n° 2 con il giuocatore in distinta con la maglia n° 13 (come da referto arbitrale); nel corso del secondo tempo, dopo esattamente dieci minuti di gioco, che vedeva in campo un giocatore con la maglia n° 2 (maglia del giocatore sostituito), il dirigente responsabile del Bellante Calcio chiedeva all'arbitro la sospensione del gioco e si dava la possibilita' al giocatore di cambiare la maglia n° 2 con la n° 5 (che fine aveva fatto il giocatore che indossava la maglia con questo numero?) senza che l'arbitro provvedesse a verificare le generalita' del giocatore, creando legittimi sospetti sul giocatore che a tutti gli effetti in quel momento partecipava al gioco"; -visto il referto arbitrale, nonche' il preavviso di reclamo consegnato all'arbitro dal Capitano del G.S. Paganica Calcio; -atteso che l'arbitro, in merito all'episodio sopra riportato riferisce che al nono minuto del secondo tempo, gli si avvicinava il calciatore n° 5 del Bellante, sig. D'Agostino Gianni (cosi' identificato nel riconoscimento pre gara) e gli faceva presente che nel rientrare in campo dagli spogliatoi, per errore, aveva indossato la maglia del giocatore n° 2, che era stato sostituito, e gli chiedeva di poter cambiare la maglia, cosa che avveniva, dopo un suo momentaneo allontanamento dal campo con successivo rientro; -ritenuto che quanto riferito dal direttore di gara, fonte primaria di prova, non puo' certamente essere messo in dubbio, DELIBERA a) di respingere il reclamo con la conferma del risultato acquisito in campo Paganica 1 Bellante 2; b) di addebitare la tassa reclamo. Inoltre, atteso che la A.S. Bellante con il comportamento poco attento ha certamente determinato confusione nello svolgimento della gara; DELIBERA - di infliggere alla stessa A. S. Bellante Calcio l'ammenda di Euro 100,00.
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