COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 8/5/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL G.S. PAGANICA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL G.S. (CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA PAGANICA CALCIO / BELLANTE DISPUTATA IL 27/4/03 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.57 DEL 30/4/03. COM.REG.AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 8/5/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL G.S. PAGANICA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL G.S. (CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA PAGANICA CALCIO / BELLANTE DISPUTATA IL 27/4/03 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.57 DEL 30/4/03. COM.REG.AQ) Con appello ritualmente proposto, il G.S.Paganica Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale era stato respinto il reclamo tendente ad ottenere la sanzione della perdita della gara in danno della soc.Bellante, ovvero la ripetizione della gara, per avere la stessa società sostituito il n.2 con il n.13 dopo l’intervallo e per aver fatto partecipare alla gara stessa un calciatore con la maglia n.2 del calciatore sostituito creando legittimi sospetti sulla identità del calciatore stesso. Ha dedotto l’appellante l’erroneità della decisione del primo giudice, fondata sul presupposto che il direttore di gara aveva riconosciuto nel calciatore che indossava per errore la maglia n.2, il n.5 D’Agostino Gianni, così identificato nel riconoscimento effettuato prima della partita, in quanto sarebbe stato inverosimile che “dopo 45 minuti di gara, 15 minuti di intervallo e 10 minuti del II tempo, l’arbitro potesse ricordare i volti di 36 giocatori” Ha dedotto, infine, l’appellante che, per un fatto uguale, nel precedente campionato si era vista infliggere una sconfitta a tavolino per uno scambio di maglia. La soc.Bellante non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Premesso che il precedente citato dalla soc.appellante non ha alcuna attinenza con il caso in esame, va rilevato che la decisione del primo giudice deve essere condivisa, in quanto dalle inequivocabili circostanze riferite dall’arbitro della gara nel supplemento allegato al referto si evince chiaramente che il calciatore che aveva erroneamente indossato la maglia n.2 del calciatore già sostituito era il n.5 del Bellante, D’Agostino Gianni, identificato come tale all’atto del riconoscimento prima della gara ed individuato senza possibilità di equivoci da parte del direttore di gara. Appare, pertanto, evidente che lo scambio della maglia in questione non ha avuto alcuna influenza sulla regolarità della gara non sussistendo dubbio alcuno sul fatto che, dopo la sostituzione del n.2 del Bellante ed alla ripresa del giuoco dopo l’intervallo, abbia preso parte alla gara stessa il D’Agostino e non altri. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa e trasmettersi copia del presente provvedimento alla C.A.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it