COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. CANZANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE POMPILII FABRIZIO FINO AL 30/5/03) IN RELAZIONE ALLA GARA CANZANO/TORRESE DISPUTATA IL 21/10/02 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROV.LE (C.U. N.8 DEL 23/10/02. COM.PROV.DI TERAMO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. CANZANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE POMPILII FABRIZIO FINO AL 30/5/03) IN RELAZIONE ALLA GARA CANZANO/TORRESE DISPUTATA IL 21/10/02 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROV.LE (C.U. N.8 DEL 23/10/02. COM.PROV.DI TERAMO)
Con appello ritualmente proposto la società S.S.Canzano Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Pompilii Fabrizio rivolto proteste e minacce all’arbitro verso il quale lanciava il pallone con violenza da distanza ravvicinata al momento dell’espulsione, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il referto arbitrale non ha descritto esattamente i fatti avvenuti in campo. Il calciatore Pompilii ha lanciato il pallone verso terra che nel rimbalzo ha colpito l’arbitro e quindi senza intenzione di colpire direttamente l’arbitro. Il calciatore, inoltre, per protestare contro una decisione arbitrale, si dirigeva verso gli spogliatoi ben prima che venisse decretata l’espulsione non reiterando successivamente alcun comportamento minaccioso o offensivo verso l’arbitro.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che il pallone lo ha colpito sopra le ginocchia, non procurandogli nessuna conseguenza fisica e che il pallone era diretto verso la sua persona e non verso terra.
Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore Pompilii Fabrizio deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) la pallonata che ha colpito l’arbitro non era violenta, pertanto è possibile interpretare il comportamento del calciatore Pompilii come gesto di stizza che può essere punito con una sanzione lievemente ridotta rispetto a quella comminata dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Pompilii Fabrizio fino al 30/3/03 disponendo la restituzione della tassa versata.
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