COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. FARESINA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 2-0) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. FARESINA/A.S. ADRIANO FLACCO DISPUTATA IL 21/10/02 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U.N.18 DEL 7/11/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. FARESINA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 2-0) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. FARESINA/A.S. ADRIANO FLACCO DISPUTATA IL 21/10/02 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U.N.18 DEL 7/11/02) Con appello ritualmente proposto la società S.S.Faresina ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver la società ricorrente utilizzato n.5 calciatori fuori quota anziché 4 come previsto dall’art.1, lett.b, allegato C.U. n.1 del 4/7/02, chiedendo il ripristino del risultato acquisito sul campo. Ha dedotto l’appellante che i 5 giocatori indicati nel reclamo dalla A.S.Adriano Flacco come fuori quota veniva inserito il n.7, Pieragnoli Fabio, n. il 25/3/84. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del C.R. nonché dalla copia del documento di identità del calciatore Pieragnoli che quest’ultimo è in regola con la normativa che regola lo svolgimento del campionato Juniores Regionale per la stagione sportiva 2002/2003. Tuttavia la società ricorrente, compilando erroneamente la distinta di gara (dalla quale risultava che il Peragnoli era in effetti fuori quota in quanto nato nel 1983) ha ingenerato in errore l’A.S.Adriano Flacco, inducendola a far ricorso. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ripristinare il risultato acquisito in campo S.S.Faresina/A.S.Adriano Flacco 1-0 disponendo restituirsi la tassa di appello. Delibera, inoltre, di infliggere alla società Faresina l’ammenda di euro 200,00.
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