COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 11/1/2003 PERANO – GUARDIAGRELE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 16/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA DEL 11/1/2003 PERANO – GUARDIAGRELE Il Giudice Sportivo Visto il referto arbitrale dal quale risulta che: -al 24°del 2° tempo veniva espulso il calciatore Ranieri Nicola(Soc.Guardiagrele) perche' protestava e offendeva l'arbitro, bestemmiando; -al 24°del 2° tempo veniva espulso il calciatore Caramanico Luca (Soc.Guardiagrele) perche' offendeva e minacciava l'arbitro, insistendo anche dopo l'espulsione; -al 29°del 2° tempo veniva allontanato Bucceroni Nicola (massaggiatore della Societa' Guardiagrele) per offesa rivolta all'arbitro, perche' dovevano successivamente uscire dal terreno di gioco, a seguito d’infortuni, i seguenti calciatori (tutti del Guardiagrele ) Primiterra Antonio (al 28° del 2°tempo), Masciarelli Fabrizio (al 35°del 2°tempo) e D'Emilio Pierluigi (al 43° del2°tempo); di conseguenza l'arbitro, poiche' la Societa' Guardiagrele, era venuta a trovarsi con numero sei calciatori, quindi inferiore al minimo regolamentare, doveva sospendere l'incontro, mentre il punteggio fino a quel momento era di 4 - 1 in favore della Societa' Perano; -visti gli artt. 73 N.O.I.F. e 12 C.G.S. DELIBERA a)di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Societa' Guardiagrele, convalidando il migliore risultato acquisito in campo al momento della sospensione, vale a dire: Perano - Guardiagrele 4 - 1; b)di inibire il massaggiatore del Guardiagrele Bucceroni Nicola fino al 29/01/2003; c)di squalificare il calciatore Ranieri Nicola (Soc.Guardiagrele) per due gare; d)di squalificare il calciatore Caramanico Luca (Soc.Guardiagrele) pertre gare-
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it