COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SO.MIGLIANICO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MIGLIANICO/SPAL LANCIANO DA DISPUTARE IL 18/12/02 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U.N. 28 DEL 2/1/03)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/02/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SO.MIGLIANICO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MIGLIANICO/SPAL LANCIANO DA DISPUTARE IL 18/12/02 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U.N. 28 DEL 2/1/03)
Con reclamo ritualmente proposto, la A.S.Miglianico Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per la mancata disputa della gara per carenza di illuminazione dovuta alla non sufficiente illuminazione dell’impianto.
Ha dedotto la soc. reclamante che l’impianto non era perfettamente funzionante a causa di un temporale che si era abbattuto sulla zona solo qualche ora prima e che aveva causato un guasto che gli operai del Comune non erano riusciti a riparare convenientemente per l’ora fissata per l’incontro.
Chiedeva pertanto che venisse disposta la ripetizione della gara ricorrendo una causa di forza maggiore.
Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Dall’esame della certificazione allegata al reclamo, con la quale il Comune di Miglianico attesta che l’impianto di illuminazione era perfettamente funzionante
E che, alle ore 12,00 circa si è scatenato sul paese un forte nubifragio che ha causato un guasto solo parzialmente riparato alle ore 17,00, si evince che può ritenersi sussistente una causa di forza maggiore che fa venir meno la responsabilità oggettiva della società reclamante.
Va, pertanto, disposta la ripetizione della gara valevole, peraltro, per il campionato giovanile.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di disporre la ripetizione della gara oggetto di reclamo mandando al competente comitato per i provvedimenti del caso. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo.
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