COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 5/4/2003 ATLETICO NEPEZZANO – PINETO CALCIO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 53 del 10/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo
GARA DEL 5/4/2003 ATLETICO NEPEZZANO - PINETO CALCIO
Il Giudice Sportivo
Rilevato dal rapporto arbitrale che la Societa' Pineto Calcio non si è presentata in campo per disputare la gara in epigrafe, in applicazione dell'articolo 53, comma 2, N.O.I.F.:
DELIBERA
-di infliggere alla Societa' Pineto Calcio la perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 e di penalizzarla di un punto in classifica;
-di comminare alla stessa societa l'ammenda di Euro 52,00 prevista per la prima rinuncia;
-di farle, infine, obbligo di corrispondere alla societa Atletico Nepezzano la somma di Euro 104,00 quale indennizzo per mancato incasso.