COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/05/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA U.S.TOLLO E DEL SIG.ANTONIO DI MASCIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (INIBIZIONE AL SIG. DI MASCIO ANTONIO PER ANNI 5; SQUALIFICA AL CALCIATORE CAVUTO FRANCESCO PER 5 GARE; AMMENDA DI EURO 1.000,00) IN RELAZIONE ALLA GARA ORTONA/TOLLO DISPUTATA IL 24/3/03 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U.N. 47 DEL 27/3/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/05/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA U.S.TOLLO E DEL SIG.ANTONIO DI MASCIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (INIBIZIONE AL SIG. DI MASCIO ANTONIO PER ANNI 5; SQUALIFICA AL CALCIATORE CAVUTO FRANCESCO PER 5 GARE; AMMENDA DI EURO 1.000,00) IN RELAZIONE ALLA GARA ORTONA/TOLLO DISPUTATA IL 24/3/03 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U.N. 47 DEL 27/3/03) Con appello ritualmente proposto, la U.S. Tollo ed il Di Mascio, suo presidente, hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. a seguito dei gravi episodi accaduti durante e dopo la gara allorchè l’arbitro, dopo essere stato ingiuriato e minacciato da tesserati della soc.Tollo, veniva più volte aggredito riportando lesioni per le quali veniva giudicato guaribile in gg. 7 dal P.S. dell’Ospedale di Vasto. Hanno dedotto gli appellanti che il Di Mascio non avrebbe aggredito l’arbitro e si sarebbe, invece, adoperato per ristabilire la calma mentre il Cavuto sarebbe stato scambiato con il calciatore Patricelli Nunzio visto che era stato sostituito al 31° del secondo tempo. Hanno, pertanto, chiesto revocarsi le sanzioni ovvero ridursi le stesse siccome eccessive rispetto ai fatti realmente accaduti. Osserva la Commissione che l’appello può essere parzialmente accolto solo in riferimento alla sanzione adottata nei confronti del calciatore Cavuto Francesco visto che, pur dovendosi ritenere responsabile di quanto addebitatogli (il calciatore aveva fatto ritorno in campo al 50 del II tempo per offendere l’arbitro), appare equo ridurre lievemente la squalifica allo stesso inflitta. Quanto al resto, la chiara esposizione dei fatti descritti in rapporto non può essere messa in discussione dalla interessata versione fornita dagli appellanti né può procedersi, per espressa disposizione regolamentare, alla audizione di testimoni come richiesto dagli appellanti stessi. Ritenuta, quindi, la congruità ed adeguatezza delle residue sanzioni, le stesse devono essere confermate. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Cavuto Francesco a n.4 gare confermando, nel resto, le impugnate sanzioni. Dispone restituirsi la tassa versata.
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