COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO AMATORI – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 8/5/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.POL.AIELLI AVVERSO L’ESITO DELLA GARA AMATORI AIELLI/TAGLIACOZZO DISPUTATA IL 30/3/03 PER IL CAMPIONATO AMATORI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TOMEI ANTONELLO (C.U.N.26 DEL 10/4/03 – COM.LOCALE AVEZZANO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO AMATORI - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 58 del 8/5/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOC.POL.AIELLI AVVERSO L’ESITO DELLA GARA AMATORI AIELLI/TAGLIACOZZO DISPUTATA IL 30/3/03 PER IL CAMPIONATO AMATORI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TOMEI ANTONELLO (C.U.N.26 DEL 10/4/03 – COM.LOCALE AVEZZANO)
Con appello ritualmente proposto la Pol.Aielli ha impugnato il provvedimento del G.S. del Comitato locale di Avezzano con il quale era stato respinto il reclamo tendente ad ottenere la perdita della gara per posizione irregolare del calciatore Tomei Antonello utilizzato dalla soc. Tagliacozzo nonostante fosse stato squalificato per una gara con C.U.n.26 del 27/3/03.
Ha dedotto l’appellante l’erroneità della decisione del G.S. in quanto gli effetti della squalifica decretata con il C.U.n.26 del 27/3/03 avrebbero dovuto aver corso dal giorno immediatamente successivo a norma dell’art.12 del CGS cosicchè la posizione dello stesso nella gara del 28/3/03 doveva ritenersi regolare.
Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e merita accoglimento.
A norma dell’art.17, commi 2 e 11 CGS, le squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U. cosicchè appare errata la decisione del primo Giudice di ritenere regolare la posizione del Tomei sul presupposto che la società potesse non aver ricevuto in tempo utile il C.U. che decretava la squalifica per somma di ammonizioni.
Alla sanzione della perdita della gara consegue quella pecuniaria per responsabilità oggettiva.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere alla S.S.Tagliacozzo Amatori la perdita della gara con il seguente punteggio:AMATORI AIELLI 2 – TAGLIACOZZO 0, nonché l’ammenda di euro 104,00. Dispone restituirsi la tassa versata.
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