COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO AMATORI – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/05/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC. A.C.COMPARI VASTO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DELLA PERDITA DELLA GARA E DELLA SQUALIFICA DEI CALCIATORI SCALZO MASSIMILIANO PER 7 GIORNATE, FEROLA STEFANO, SCIAMPA PIERDONATO , FORTE MAURIZIO E GRASSO SALVATORE PER 4 GIORNATE, NONCHE’ DELL’AMMENDA DI EURO 100,00 COMMINATA IN RELAZIONE ALLA GARA F.C. PIZZERIA ROMAGNOLI VASTO/A.C. COMPARI VASTO DISPUTATA L’11/5/03 PER IL CAMPIONATO AMATORI DELEGAZIONE DI VASTO (C.U. N.32 DEL 14/5/03 DELLA DELAGAZIONE DI VASTO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO AMATORI - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/05/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC. A.C.COMPARI VASTO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DELLA PERDITA DELLA GARA E DELLA SQUALIFICA DEI CALCIATORI SCALZO MASSIMILIANO PER 7 GIORNATE, FEROLA STEFANO, SCIAMPA PIERDONATO , FORTE MAURIZIO E GRASSO SALVATORE PER 4 GIORNATE, NONCHE’ DELL’AMMENDA DI EURO 100,00 COMMINATA IN RELAZIONE ALLA GARA F.C. PIZZERIA ROMAGNOLI VASTO/A.C. COMPARI VASTO DISPUTATA L’11/5/03 PER IL CAMPIONATO AMATORI DELEGAZIONE DI VASTO (C.U. N.32 DEL 14/5/03 DELLA DELAGAZIONE DI VASTO) Con appello proposto a mezzo del servizio postale, la società A.C.Compari Vasto ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, contestando che nel corso della gara sia avvenuta una rissa tra i calciatori della due squadre, e che quindi non vi era alcun motivo per il direttore di gara di sospendere la partita. Ha chiesto, quindi, disporsi la ripetizione della gara, l’annullamento della sanzione dell’ammenda e delle squalifiche inflitte ai calciatori Ferola, Sciampa, Forte e Grasso nonché la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Scalzo. Osserva la Commissione che l’appello è inammissibile atteso che l’atto introduttivo non risulta sottoscritto nell’originale dal Presidente e legale rappresentante della società. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa
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