COMITATO REGIONALE ABRUZZO – COPPA REGIONE CALCIO FEMMINILE – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 14 del 10/10/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 6/10/ 2002 VIS PENNE – VIS ORSOGNA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - COPPA REGIONE CALCIO FEMMINILE - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 14 del 10/10/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA DEL 6/10/ 2002 VIS PENNE - VIS ORSOGNA Il Giudice Sportivo - visto il referto arbitrale dal quale si rileva che al 45° del primo tempo, mentre la gara era sul risultato di 4 reti a 0 a favore della Soc.Vis Penne, l'arbitro era costretto a sospendere la gara in quanto la Soc.Vis Orsogna, presentatasi in campo con nr.9 calciatrici, si era venuta a trovare con sole nr.6 calciatrici, numero inferiore al minimo previsto, in quanto 3 di esse, colte da malore, non si erano sentite in grado di continuare l'incontro; - visti gli art.73 NOIF e 12 CGS, DELIBERA a) di infliggere alla Soc.Vis Orsogna la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio acquisito in campo e cioe' Vis Penne/Vis Orsogna 4 a 0.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it