COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE FERRONE DAVIDE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/03) IN RELAZIONE ALLA GARA BUCCHIANICO/VIS PIANELLA 90 DISPUTATA IL 10/5/03 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA PLAY OUT (C.U.N.60 DEL 15/5/03)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 64 del 12/06/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE FERRONE DAVIDE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/03) IN RELAZIONE ALLA GARA BUCCHIANICO/VIS PIANELLA 90 DISPUTATA IL 10/5/03 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA PLAY OUT (C.U.N.60 DEL 15/5/03)
Con appello ritualmente proposto il calciatore Ferrone Davide, tesserato con la società Vis Pianella 90, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. perché a fine gara correva verso l’arbitro con evidente intento di picchiarlo, ma veniva fermato dai compagni e dai Carabinieri, quindi, nello spogliatoio gli urlava frasi ingiuriose e minacciose chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che non aveva intenzione di aggredire l’arbitro ma solo di contestargli l’operato di alcune decisione alquanto discutibili.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che il calciatore gli correva incontro con il chiaro intento di aggredirlo vista la sua agitazione eccessiva ed inconsulta. Rientrato nello spogliatoio, il calciatore ha continuato ad insultarlo.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Ferrone Davide ha tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti dell’arbitro. Peraltro tale atteggiamento non trova alcuna giustificazione anche in considerazione del fatto che il calciatore Ferrone non avendo preso parte alla gara, poteva sicuramente mantenere un atteggiamento più corretto e calmo nei confronti dell’arbitro.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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