COMITATO REGIONALE ABRUZZO – COPPA ABRUZZO – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 65 del 19/06/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. CANISTRO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI EURO 775,00) IN RELAZIONE ALLA GARA CANISTRO/VESTINA PENNE DISPUTATA IL 1/5/03 PER LA COPPA ABRUZZO (C.U.N. 58 DEL 8/5/03. COM.REG.ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - COPPA ABRUZZO - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 65 del 19/06/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. CANISTRO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI EURO 775,00) IN RELAZIONE ALLA GARA CANISTRO/VESTINA PENNE DISPUTATA IL 1/5/03 PER LA COPPA ABRUZZO (C.U.N. 58 DEL 8/5/03. COM.REG.ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la società G.S. Canistro ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver alcuni sostenitori lanciato oggetti vari all’indirizzo degli ufficiali di gara tentando di raggiungere con le mani un assistente, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che i fatti contestati erano privi di fondamento in quanto non vi sarebbe stato lancio di pietre ma solo brecciolino mentre propri tifosi si sarebbero solo aggrappati alla rete per protestare. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando con dovizia di particolari la natura degli oggetti lanciati e le azioni compiute dai tifosi. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta alla società è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta in modo inequivocabile che i sostenitori della soc. appellante si sono resi responsabili dei gravi comportamenti loro contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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