COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 25 del 10/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare: CAMPIONATO DI ECCELLENZA 084/03-rg. Reclamo del Pontedera calcio avverso dec. Del G.S Regionale. Ammenda di 1.100,00 Euro per comportameto scorretto dei propri tifosi .

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 25 del 10/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare: CAMPIONATO DI ECCELLENZA 084/03-rg. Reclamo del Pontedera calcio avverso dec. Del G.S Regionale. Ammenda di 1.100,00 Euro per comportameto scorretto dei propri tifosi . Nel rapporto di gara , l’arbitro descriveva il comportamento antisportivo oltreche’ pericoloso , tenuto dai sostenitori della soc. Pontedera in occasione della gara “Forcoli – Pontedera del 30.11.2002. Tale comportamento si manifestava con lancio di fumogeni che costringevano il D.G a ritardare l’inizio sia del primo che del secondo tempo. Inoltre durante la gara un A.A veniva sistematicamente fatto oggetto di lancio di petardi , uno dei quali scoppiava tra i sui piedi , bottigliette di plastica, lattine ecc. ecc. Alcuni di questi oggetti colpivano sempra l’A.A senza procurargli alcun dolore. Propone reclamo la soc. Pontedera , la quale , pur ritenendo censurabile il comportamento della propria tifoseria , ritiene sproporzionata l’ammontare dell’ammenda rispetto al comportamento tenuto dai propri sostenitori. A tal fine la reclamante sostiene che : 1)- il lancio di fumogeni all’entrata in campo delle squadre altro non sarebbe che espressione di giubilo 2)-Alcuni oggetti colpivano solo casualmente l’Assistente mancando una precisa volonta’ in tal senso. 3)-che gli effetti delle azioni dei propri tifosi sono state ingigantite dalle precarie condizioni dell’impianto di gioco ( assenza di spazio laterale con il pubblico a ridosso della recinzione). Infine nel reclamo e’ stato evidenziato il comportamento fattivo tenuto dai dirigenti della reclamante che si sono adoperati in tutti i modi per far cessare le intemperanze dei tifosi. Nel supplemento di rapporto il D.G conferma quanto gia’ scritto in sede di rapporto di gara precisando che la collaborazione dei Dirigenti del Pontedera , si e’ manifestata solo dopo che la gara era stata sospesa e su invito espresso dallo stesso D.G. In seguito , comunque, le intemperanze sono solo diminuite. La C.d viti gli atti , respinge il reclamo del Pontedera , ritenendo congrua l’ammenda inflitta per i fatti addebitati e conclamati dai propri tifosi P.Q.M La C.D respinge il reclamo ordinando l’incameramento della tassa.
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